martedì 10 marzo 2026

Statuto dell'Associazione di promozione sociale Amico Giardiniere

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AMICO GIARDINIERE

Revisione nel decennale 2013 - 2023

ART. 1 – (Denominazione e sede)
E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata Amico Giardiniere con sede in Via Padre Emilio Venturini 98, Chioggia (VE).

ART. 2 - (Finalità)
L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di tutela dei beni culturali e ambientali mirata alla condivisione del sapere unificato dell'arte del giardinaggio e ad interventi di recupero, riqualificazione e manutenzione del paesaggio con particolare attenzione alla tutela delle acque, fonti di vita, e dei suoi preziosi pilastri: gli alberi.
2. I proventi delle attività non saranno, in nessun caso, divisi tra gli associati, anche in forma indiretta ma eventuali spese sostenute e documentate dai soci nello svolgimento del loro loro servizio volontario potranno essere rimborsate inclusi dei ristori per cibi e bevande consumate durante le attività.
3. Le finalità che Amico Giardiniere si propone sono in particolare:
a) condivisione di saperi e sviluppo di strumenti operativi nel campo del giardinaggio, dell'orticoltura e della riqualificazione ambientale per contribuire alla diffusione di una cultura qualificata e biologica del verde e della conoscenza e cura della natura in ogni suo aspetto.
b) divulgazione di queste conoscenze tramite il sito internet www.AmicoGiardiniere.it, newsletter e ogni altro media disponibile, approntando inoltre conferenze e corsi di formazione per i soci.
c) organizzazione di attività, laboratori e passeggiate dedicate a bambini e ragazzi per diffondere la conoscenza, il rispetto e l'amore per la natura.
d) favorire la collaborazione tra i soci nella gestione dei loro giardini, sostenendo l'aiuto reciproco, lo scambio di attrezzature e acquisti di gruppo.
e) collaborazione con associazioni, enti e centri di ricerca nella gestione di spazi verdi, tutela ambientale, divulgazione e nello sviluppo dei saperi precedentemente descritti.
f) contribuire allo sviluppo di un nuovo paesaggio armonico secondo una visione di ecologia integrale di cui l'essere umano è una elemento fondamentale e in cui l'intervento umano si inserisce sapientemente a sostenere e vivificare i processi vitali (fertilità del suolo, biodiversità, ciclo dell'acqua ecc.)

ART. 3 - (Soci)
Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Motivi validi per la non ammissione sono: aver ricevuto condanne per reati gravi, frodi fiscali, falso, diffamazione, istigazione all'odio e tutti i reati ambientali. Il nuovo socio inoltre deve dichiarare l'appartenza, pena l'automatica esclusione se emergesse dopo, a società segrete o votate al satanismo o a gruppi eversivi.
C'è un'unica categoria di soci, i volontari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e prestano volontariamente servizio per le attività predisposte dall'associazione. Per il primo anno di iscrizione i soci non possono ricoprire cariche sociali, data la loro mancanza di esperienza nelle attività dell'associazione. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, a partire dal secondo anno di iscrizione. Essi hanno diritto di essere informati via e-mail o secondo altre modalità telematiche sulle attività dell’associazione e possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è proposta e motivata dal Consiglio Direttivo ma deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Non è ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono:
Assemblea dei soci +Consiglio direttivo composto da +Presidente +Vicepresidente +Tesoriere Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
Qualora l'associazione si articoli su territori che distino più di 20 km sarà possibile che, almeno 5 soci, costituiscano una “sezione”. Ogni sezione eleggerà tra i suoi membri per 2 anni un Coordinatore e un Cassiere che opereranno localmente: il primo accordo col Presidente e il secondo col Tesoriere. L'associazione resta una sola ed una sola restano l'Assemblea, il Consiglio direttivo, la contabilità e il conto bancario. L'associazione predisporrà con eventuale regolamento interno la struttura federale dell'Associazione.

ART. 7 – (Assemblea dei soci)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. E’ convocata almeno due volte all’anno dal Presidente (in febbraio e in settembre solitamente) o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto che includa l'ordine del giorno da inviare secondo il metodo concordato (mail, messaggistica o avviso esposto in sede) almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea ha il compito di:
+ ad inizio anno approvare il rendiconto consuntivo dell'anno passato presentato dal Tesoriere;
+ fissare l’importo della quota sociale annuale (per il 2023 è di euro 10,00);
+ determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
+ approvare l’eventuale regolamento interno;
+ deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci con voto segreto;
+ eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
+ deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
+ può sfiduciare il Presidente o i singoli Consiglieri motivando e imponendo le dimissioni anticipate dalle cariche sociali con un voto palese a maggioranza semplice.

ART. 9 - (Validità Assemblee)
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio, che deve intervenire in presenza. E' possibile richiedere al Consiglio Direttivo di collegarsi telefonicamente in videochiamata se impossibilitati a presenziare per documentati motivi.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quando l’Assemblea lo ritenga opportuno documentati motivi.
(decidendolo con voto a maggioranza semplice). L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3⁄4 dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. Il registro dei verbali è archiviato nella sede legale.

ART. 11 - (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da almeno numero 3 membri, incluso il Presidente, eletti dall’assemblea tra i propri componenti. E' possibile ampliare il consiglio a 5 o 7 consiglieri qualora l'Assemblea ritenga opportuno dare deleghe particolari ai Consiglieri e distribuire meglio i compiti. Al momento dell'elezione prima verrà eletto il/la Presidente/essa e poi i restanti Consiglieri che, su proposta del Presidente, prenderanno l'incarico di Vice-presidente e Tesoriere. Il compito di segretario verrà svolto a turno per redigere il verbale.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri, ma può riunirsi in numero minore col permesso scritto dei Consiglieri assenti oppure se i Consiglieri sono ricoverati in ospedale. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente varrà doppio.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono venire eletti come Consiglieri o Presidente persone che ricoprano incarichi politici a qualsiasi livello, che svolgano professionalmente l'attività di venditori di piante ornamentali (vivai, garden, fioristi, ecc.), che svolgano attività professionali o aderiscano ad associazioni in contrasto con le finalità di Amico Giardiniere. Se uno dei membri del direttivo accedesse a tali incarichi dovrà rassegnare le dimissioni.
Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente o da 1/3 dei Consiglieri a seconda delle necessità comunicandolo ai consiglieri con i mezzi convenuti almeno 7 giorni prima.

ART. 12 – (Presidente e il vicepresidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo, affida ai Consiglieri deleghe particolari (vicepresidente, tesoriere o altro) e presiede l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Ha la firma sul conto corrente dell'associazione. All'atto dell'elezione il Presidente nomina uno dei Consiglieri eletti Vicepresidente, che può delegarlo a rappresentare l'associazione o presiedere Consiglio o Assemblea in sua assenza. Il Vicepresidente prende immediatamente le funzioni del Presidente in caso di temporanea malattia, dimissioni o morte per poi concordare con i soci modi e tempi della convocazione dell'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni.

ART. 13 - (Risorse economiche e Tesoriere)
Il Presidente propone ad uno dei Consiglieri l'incarico di Tesoriere che ha la firma sul conto corrente dell'associazione, redige e aggiorna almeno bimestralmente il registro entrate/uscite, segue eventuali procedure di infortunio e controlla l'operato di eventuali Cassieri delle sezioni dell'Associazione che devono inviare bimestralmente copia del loro registro entrate/uscite e versare gli importi raccolti sul conto corrente qualora la cassa delle spese correnti superasse i 200,00 euro. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a. contributi e quote associative;
b. erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
c. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e inviato via e-mail a tutti i soci. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16 - (santo patrono dell'Associazione)
Amico Giardiniere assume come santo patrono quello della città di Mestre dove fu fondata: l'Arcangelo Michele. L'Arcangelo Michele in ciascuno di noi rafforza la Coscienza morale che in ogni momento può soppesare, giudicare e dividere il bene dal male.

ART. 17 - (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia


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